Art. 2.

      1. L'emittenza radiotelevisiva di interesse civico, sociale e culturale promuove i valori civici e sociali posti dalla Costituzione a fondamento della Repubblica, e in particolare i valori e i diritti di libertà, uguaglianza, non discriminazione, solidarietà, giustizia e inserimento sociale.

 

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      2. La disciplina del sistema di radiodiffusione televisiva tutela l'emittenza radiotelevisiva di interesse civico, sociale e culturale e riserva, comunque, il 10 per cento della capacità trasmissiva, sia in ambito nazionale, sia in ambito locale, determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze terrestri, ai fornitori non profit di contenuti di valore civico e sociale.
      3. Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici, anche economici, destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi su mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 5 per cento a favore dell'emittenza privata radiotelevisiva di interesse civico, sociale e culturale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea e, in particolare, ai fornitori non profit di contenuti di valore civico e sociale.